Ministero della Pubblica Istruzione

Direzione Generale Regionale per la Campania

Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno

 

           Prot.n1114/4                                                                                                                        Salerno, 23.02.2010

            Circ.n. 70

 

                                                                                                          AI   DIRIGENTI  SCOLASTICI

                                                                                                          PROVINCIALI LORO SEDI

 

                                                                                     e.p.c.            AL PERSONALE ATA INTERESSATO

 

 

            Oggetto : Mobilità personale ATA A.S. 2010/2011 – O.M. n.19 del 19/2/2010 e CCNI del 16/2/2010.

 

 

                       Si rende noto che in data 19/2/2010 il MIUR, con nota 2078 di pari data, ha trasmesso l’O.M. n.19 del 19/2/2010 e il correlato CCNI del 16/2/2010 relativi alle modalità di effettuazione dei trasferimenti del personale docente ed ATA per l’A.S. 2010/2011.

                        Nel far presente che il termine di presentazione delle domande è fissato per tutto il personale al 22/3/2009, si sottolinea, al contempo, che l’intera documentazione(comprensiva dei moduli domanda e degli Allegati all’O.M.) è reperibile sui siti INRANET ed INTERNET del MIUR. 

                      E’ inoltre utile rammentare che per  quanto riguarda la presentazione delle domande del personale ATA, a differenza di quanto avviene per il personale docente di scuola primaria e secondaria di I grado (procedura on line), le istanze andranno ancora trasmesse presso le scuole di servizio con la tradizionale “procedura cartacea”.

                    Si ricorda che, a norma di quanto prescritto dall’art.4 comma 2 dell’O.M. n.19 del 19/2/2010, le domande andranno corredate dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità ai Modelli D (anzianità di servizio) ed E (continuità di servizio) riportati negli allegati all’Ordinanza medesima ( a tal fine è anche ammessa la presentazione di apposito certificato di servizio) .

            Si rappresenta, a tal proposito, che una importante novità introdotta dal suddetto art.4 comma 2 dell’ O.M. e dall’Allegato E, Tabella A, lett.F annesso al CCNI del 16/2/2010 consiste nel fatto che gli aspiranti  richiedenti l’attribuzione del punteggio aggiuntivo una tantum (il cosiddetto bonus) attestino con dichiarazione personale, conforme allo specifico modello “Dichiarazione punteggio aggiuntivo” riportata negli Allegati, il diritto all’attribuzione del suddetto punteggio . 

            Si sottolinea, a tal fine, che ,nella nota E annessa alla lett.F di cui all’Allegato E, Tabella A allegata al CCNI, è specificatamente chiarito che il triennio di riferimento ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo è un qualsiasi periodo di servizio prestato continuativamente per 4 anni nella stessa scuola (quello di arrivo più i 3 anni successivi in cui non si è presentata domanda ).

            Appare non superfluo ricordare che , ai sensi dell’art.2 del CCNI del 16/2/2010, tutto il personale ATA neo immesso in ruolo con decorrenza 1/9/2009 dovrà presentare apposita istanza di trasferimento al fine di ottenere la sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità previste per l’A.S. 2010/2011 (si invitano quindi le SS.LL. a voler invitare tale personale a provvedere a tale adempimento in ragione del fatto che qualora la domanda di mobilità non venisse presentata dai precitati dipendenti  questi ultimi saranno trasferiti d’ufficio).

 

 

            Nel merito del CCNI sottoscritto in data 16/2/2010, si reputa comunque utile riassumere per sommi capi le principali novità introdotte rispetto al precedente Contratto riguardanti in particolare le nuove disposizioni che introducono una più equa regolamentazione delle prerogative che scaturiscono dall’applicazione della Legge 104/92 :

 

1)   Art.7 comma 1 punto V del CCNI  - Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità, ovvero assistenza del figlio unico al genitore con disabilità  - Art.33 commi 5 e 7 Legge 104/1992 –

 

  E’ stato specificato che in caso di fruizione della precedenza per l’assistenza ad un genitore con grave disabilità, occorrerà anche esplicitare le ragioni oggettive per cui il coniuge (se c’è) non può prestare assistenza ;

 

 E’ stato inoltre specificatamente chiarito che il personale appartenente alle categorie di cui all’art.7 comma 1 punto V qualora presenti domanda di mobilità ha l’obbligo, per fruire del diritto alla precedenza, di indicare l’intero comune ove risulti domiciliato l’assistito successivamente all’indicazione di eventuali preferenze puntuali del comune stesso. La mancata obbligatoria indicazione della preferenza sintetica del suddetto comune, o in assenza di posti ivi richiedibili, del comune viciniore a quello dell’assistito, fa venire meno il diritto alla precedenza sia per il Comune che per eventuali preferenze relative ad altri Comuni ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. In tali casi quindi le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza;        

 

 

2) art.7 comma 2 CCNI 16/2/2010 – Esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto

 

Con l’introduzione del succitato comma 2 dell’art.7 è stato precisato che l’esclusione dalla graduatoria interna del  personale appartenente alle categorie di cui al punto V del medesimo art.7 comma 1 (art.33 commi 5 e 7 Legge 104/92) del CCNI è prevista unicamente se tali dipendenti risultano essere titolari in scuole ubicate nella stessa provincia di residenza dell’assistito; è stato altresì specificato che qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’A.S. 2010/2011, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune di residenza dell’assistito o, in assenza nel comune di una scuola corrispondente al profilo di appartenenza, per il comune viciniore a quello di residenza dell’assistito con posti richiedibili;

 

 

3) art.48 comma 2 CCNI del 16/2/2010 – Individuazione del personale ATA perdente posto –

 

   Prima di passare all’esame delle novità introdotte si rammenta doverosamente alle SS.LL. che, in ragione di quanto statuito dall’art.48 comma 5 del CCNI,  ciascuna istituzione scolastica dovrà provvedere, entro e non oltre l’8/4/2010, alla formulazione e conseguente affissione all’albo delle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di cui all’Allegato E con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio(si rammenta che dovranno essere valutati solo i titoli in possesso degli interessati entro il 22/3/2009).

 

Per ciò che attiene invece le novità introdotte dal su menzionato articolo 48 rispetto al precedente CCNI è utile soffermare l’attenzione su quanto statuito dal comma 2 del suddetto articolo riguardo al personale individuato quale perdente posto che,  qualora presenta domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà, può indicare anche preferenze relative a comuni diversi da quello di titolarità purchè prima di queste esprima tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità. In caso contrariale preferenze espresse relative agli altri comuni saranno conseguentemente annullate;

 

 

4) art.48 comma 7 CCNI 16/2/2010 –

 

     I reclami eventualmente prodotti dai dipendenti avverso le graduatorie interne prodotte dal Dirigente Scolastico andranno rivolti unicamente alla predetta Autorità Amministrativa e non più all’Ufficio Scolastico Provinciale.

     Si ricorda che il termine per la proposizione dei reclami è fissato in 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie interne e l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi deve intervenire, a cura del Dirigente scolastico, nei 10 giorni successivi alla presentazione del reclamo .

 

 

Si sottolinea che la predetta elencazione rappresenta solo un sommario excursus sulle principali novità introdotte dal CCNI del 16/2/2010 ed è quindi ovvio che si rende necessario da parte di ciascuno un attento ed approfondito esame della normativa contrattuale nel suo complesso. 

E’ doveroso, comunque, richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulle predette novità normative affinché tutto il personale ATA interessato alla mobilità per il venturo anno scolastico possa tenerne conto in funzione della presentazione dell’istanza di trasferimento da trasmettere entro il 22/3/2010.

Si ringrazia per la collaborazione e si invita le SS.LL. a voler garantire la massima  diffusione della presente a tutto il personale ATA eventualmente interessato.

 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                                          F.to      Luca Iannuzzi