REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO XV – Ambito territoriale per la
provincia di Salerno
Scuola
Secondaria I Grado
http://www.provveditorato.starnet.it/
Prot.
n. 8688
Salerno, 2 luglio 2010
Circ. n.
242
Bollettino movimenti
interprovinciali in uscita
Tabulato riassuntivo
movimenti
IL REGGENTE
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno
scolastico
2010/11, sottoscritto in data , 16 Febbraio 2010;
VISTA l’O.M. n. 19 del 19 Febbraio 2010 che disciplina
la mobilità del personale docente,
educativo
ed ATA per l’anno scolastico 2010/11;
ESAMINATE le domande di mobilità territoriale, presentate dal personale docente
in servizio
nelle
scuole di istruzione secondaria di I grado
e le domande di mobilità professionale
prodotte
ai fini di
passaggi di cattedra e di ruolo, per
l’anno scolastico 2010/11, alle
classi di
concorso riferite alla scuola secondaria di I grado;
D I S P O N E
Art. 1 - Con decorrenza 01.09.2010, il personale
docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso
istituzioni scolastiche statali, è trasferito, in via definitiva, a domanda o
d’ufficio nelle sedi indicate accanto a ciascun nominativo dell’elenco
allegato.
Art. 2 - L’elenco di cui all’art. 1 - che fa
parte integrante del presente provvedimento - riporta i passaggi di cattedra
nell’ambito dell’istruzione secondaria di I grado ed i passaggi di ruolo al
medesimo grado di istruzione.
Art. 3 - Avverso le operazioni di mobilità,
gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 1 dell’accordo per la disciplina sperimentale di
conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18
ottobre 2001, presentando, in duplice copia, la relativa richiesta all’Ufficio
di Segreteria costituito presso USP e
all’Ufficio per il contenzioso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento.
In caso di mancato accordo gli interessati
possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitro secondo le modalità
di cui all’art. 3 del citato accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere al
Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del
D.L.vo 165/01: in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di
conciliazione svolto presso gli Uffici dell’Amministrazione, senza la necessità
che venga riproposta la procedura di conciliazione prevista rispettivamente
dinanzi all’arbitro ed al Giudice Ordinario.
In alternativa, gli interessati possono
esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 65 e seguenti del
D.L.vo 165/2001.
IL REGGENTE
Giuseppe SALVATI
Ai Dirigenti
Scolastici
Salerno e
Provincia
Alla Direzione
Provinciale del Tesoro
Salerno
Alle OO.SS.
Loro Sedi
All’Albo - Sede