REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO XV – Ambito territoriale per la provincia di Salerno

                                             Scuola Secondaria  I  Grado

http://www.provveditorato.starnet.it/

 

 

Prot. n.  8688

                                                                                                    Salerno,  2 luglio 2010

Circ. n. 242

 

Bollettino movimenti

 

Bollettino movimenti interprovinciali in uscita

 

Tabulato riassuntivo movimenti

 

IL REGGENTE

 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno

             scolastico 2010/11, sottoscritto in data , 16 Febbraio 2010;

VISTA l’O.M. n.  19  del  19  Febbraio   2010  che  disciplina  la  mobilità  del personale docente,

             educativo ed ATA per l’anno scolastico 2010/11;

ESAMINATE le domande di mobilità territoriale,  presentate  dal  personale   docente in servizio

            nelle scuole  di  istruzione  secondaria  di  I grado  e  le domande di  mobilità professionale

            prodotte  ai  fini  di  passaggi  di  cattedra e  di  ruolo,  per  l’anno  scolastico 2010/11, alle

            classi di concorso riferite alla scuola secondaria di I grado;

 

D I S P O N  E

 

Art. 1 -  Con decorrenza 01.09.2010, il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso istituzioni scolastiche statali, è trasferito, in via definitiva, a domanda o d’ufficio nelle sedi indicate accanto a ciascun nominativo dell’elenco allegato.

Art. 2 - L’elenco di cui all’art. 1 - che fa parte integrante del presente provvedimento - riporta i passaggi di cattedra nell’ambito dell’istruzione secondaria di I grado ed i passaggi di ruolo al medesimo grado di istruzione.

Art. 3 - Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di  conciliazione di cui all’art. 1 dell’accordo  per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18 ottobre 2001, presentando, in duplice copia, la relativa richiesta all’Ufficio di Segreteria costituito presso  USP e all’Ufficio per il contenzioso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

In caso di mancato accordo gli interessati possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitro secondo le modalità di cui all’art. 3 del citato accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.L.vo 165/01: in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto presso gli Uffici dell’Amministrazione, senza la necessità che venga riproposta la procedura di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi all’arbitro ed al Giudice Ordinario.

In alternativa, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 65 e seguenti del D.L.vo 165/2001.

 

                                                                                                   IL REGGENTE

                                                                                                     Giuseppe SALVATI

Ai Dirigenti Scolastici

Salerno e Provincia

 

Alla Direzione Provinciale del Tesoro

                  Salerno

Alle OO.SS. Loro Sedi

All’Albo - Sede