REPUBBLICA ITALIANA

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SALERNO

UFFICIO PERSONALE A.T.A.

 

Prot. n. 5036

Salerno, 7.2.2000

 

 

Ai Dirigenti Scolastici.

LORO SEDI

Ai Sigg.ri Sindaci della Provincia

LORO SEDI

Alle 00.SS.

LORO SEDI

Alla Direzione Prov.le del Tesoro

SALERNO

All'Ufficio Ragioneria SEDE

 

 

Oggetto: Legge 3.5.99 n. 124 art. 8 - Trasferimento del personale A.T.A. dipendente dagli Enti Locali allo Stato - mancata retribuzione personale supplente.

 

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. si trasmette, in allegato, la precisazione ministeriale prot. n. 19 del 1° febbraio 2000 concernente l'oggetto.

 

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI

Vitaliano Bifulco

f.to Renna

 


 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. n. 19

Roma, 1.2.2000

Circ. n. 49

AL MINISTERO DEL TESORO E DEL BILANCIO

E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

ROMA

AI PROVVEDITORI AGLI STUDI

LORO SEDI 

Oggetto: Legge 3.5.99 n. 124 art. 8 - Trasferimento del personale A.T.A. dipendente dagli Enti Locali allo Stato - mancata retribuzione personale supplente.

 

Viene segnalato che alcune Direzioni Provinciali del Tesoro si rifiutano di attivare le partite di spesa per la retribuzione del personale, A.T.A. nominato dai Provveditori agli Studi a tempo determinato nelle scuole ed istituti già di competenza degli Enti Locali.

Il rifiuto viene motivato innanzitutto con l'assenza di Istruzioni da parte di codesto Ministero, nonché con la presunta mancanza di organico del personale A.T.A. nelle scuole in parola e, inoltre in alcuni casi, con la considerazione che lo stanziamento sul capitolo relativo alle supplenze annuali è stato calcolato con riferimento alle sole scuole e istituti già di competenza statale.

Ad avviso di questa Amministrazione non sembrano sussistere gli ostacoli sopra indicati per il pagamento delle retribuzioni al personale in questione, in quanto la normativa secondaria, prevista in applicazione dell'art. 8 Legge 3\5\99 n° 124, ha disciplinato la materia con il Decreto interministeriale n° 184 del 23/7/99, emanato anche con il concerto di codesto Ministero. Tale D.I. consente al Provveditori agli Studi la conferma, e, ove occorra, la nomina, con oneri a carico dello Stato, di personale precario. Inoltre le supplenze in parola si riferiscono alla sostituzione di personale non trasferito allo Stato (per decessi, per dimissioni, per non corrispondenza dei profili, etc.). In tali casi i Provveditori agli studi, per assicurare il servizio, nominano supplenti nei limiti dell'organico, ove esistente, degli Enti Locali o nel limite del numero di persone che l'Ente stesso era tenuto a fornire (in tal caso il numero è decisamente inferiore a quello derivante da una ipotesi di organico determinato con i criteri previsti per le scuole già di competenza statale)

Premesso quanto sopra sembra opportuno far presente che il diniego manifestato da alcuni uffici periferici appare singolare, dal momento che, ove fossero fondate le predette obiezioni delle DD.PP.TT. si dovrebbe concludere che non è possibile retribuire neppure il personale a molo trasferito dagli Enti Locali allo Stato, per il quale, invece, sono state attivate le procedure automatizzate di spesa d'intesa con codesto Dicastero.

Per le considerazioni sopra indicate. si prega codesto Ministero dl voler impartire urgenti istruzioni agli uffici periferici nella materia sopra indicata onde evitare una interruzione del servizio scolastico e gravi danni all'Erario, in relazione a prevedibili richieste di pagamento di interessi legali e rivalutazioni monetarie per pagamenti corrisposti in ritardo.

IL MINISTRO