Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Direzione Generale per la regione Campania

Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno

Prot. n.  38208                                                                                                  

Salerno, 30.08.2001

Circ. n. 377

A TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI

DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

 

OGGETTO: Personale ATA - Supplenze temporanee -

                       D.M. 135 del 09.08.01  e C.M. 136 del 10.08.01.

 

                Con le disposizioni ministeriali in oggetto citate, peraltro disponibili sul sito Intranet del M.P.I., sono state dettate puntuali direttive  in ordine al regolare avvio dell’anno scolastico anche con riferimento alla gestione del personale ATA.

Giova precisare che, mentre  l’O.M. 153/2000, come modificata ed integrata dalla C.M. n. 99 del 31 maggio 2001, riguarda esclusivamente i concorsi per titoli del personale ATA, la procedura prevista dal D.M. n. 75/2001 relativa alle  graduatorie e agli elenchi provinciali di tale personale deve essere completata non oltre il 15.10.2001.

Nel far presente che la data dei trasferimenti è stata fissata al 31 agosto c.a. e che il personale trasferito dovrà prendere servizio nelle rispettive sedi entro tre giorni ovvero entro otto giorni dalla data di pubblicazione dei movimenti, a secondo che sia stato trasferito nell’ambito della provincia ovvero beneficiario del movimento interprovinciale, si reputa opportuno rappresentare alle SS.LL. che questo Ufficio, dopo la data del 31 agosto c.a. , sarà impegnato nelle operazioni di utilizzazione del personale di ruolo eventualmente soprannumerario e, successivamente, di assegnazione provvisoria.

L’articolo 3 del D.M. 135 ha precisato che, nell’ambito del contingente nazionale complessivo previsto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia. sarà definito dal Ministero  con apposita tabella, in relazione alle disponibilità dei posti risultanti a seguito delle procedure di mobilità del personale appartenente ai vari profili professionali.

Il precitato art. 3  ha sottolineato che, nel limite del contingente previsto,  le assunzioni verranno effettuate sui posti che risultano disponibili per l’intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazioni ed assegnazione provvisoria del personale ATA di ruolo sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell’espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all’O.M. 153/2000 (24 mesi) e successive modifiche ed integrazioni.

La C.M. 136 del 10.08.2001  regola al punto 5 gli adempimenti di competenza del dirigente scolastico in materia di supplenze temporanee da conferire sin dall’inizio dell’anno scolastico.

In particolare, viene precisato che dal 1° settembre c.a.  il competente dirigente scolastico, per garantire il corretto svolgimento delle attività amministrative, particolarmente onerose per la notevole mole  degli adempimenti attribuiti al personale ATA, procederà a nominare supplenti temporanei su posti disponibili.

In attesa dall’approvazione in via definitiva degli elenchi e delle graduatorie provinciali per le supplenze di collaboratore scolastico, di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere e guardarobiere che, come stabilito dal Ministero, dovranno essere definiti entro il 15 ottobre 2001, i posti disponibili per l’anno scolastico 2001/02, per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, sono coperti mediante supplenze temporanee fino alla nomina degli aventi diritto, conferite dal competente dirigente scolastico nell’ordine:

A)   ai candidati presenti nella prima fascia delle graduatorie di istituto, se

       le correlate graduatorie dei concorsi per soli titoli siano state approvate

       in via definitiva entro il 31 agosto 2001;

                B)   al personale in servizio nell' anno scolastico 2000/2001 fino al 31/8 o

       fino al 30/6, purché assunto in qualità di supplente annuale o fino al

       termine delle attività didattiche sul medesimo posto tuttora disponibile;

C)  ai candidati inseriti nelle precedenti graduatorie di istituto.

                Le predette supplenze temporanee cesseranno con la definizione delle graduatorie provinciali per le supplenze e degli elenchi provinciali “ di cui al D.M. 75 del 19.04.2001.

                Giova  richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul disposto di cui all’art. 8 del D.M. 75 /2001 che, nel disciplinare l’assunzione ed  il rapporto di lavoro del personale ATA in materia di supplenze annuali nonché di supplenze fino al termine delle attività didattiche, rinvia agli articoli 1, 2, 4, 7 del Regolamento approvato con D.M. 13.12.2000 n. 430.

File: Personale ATA - D.M. 135

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI

-          Pietro ESPOSITO –

-          F.to Iannuzzi