Prot. n. 81/VM
Roma,
24 luglio 2001
AI DIRIGENTI GENERALI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
AI DIRIGENTI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
LORO SEDI
Oggetto:
organici personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola -
a.s.2001-2002.
Al
fine della determinazione degli organici di diritto del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario, si trasmette il provvedimento
concernente l’oggetto, con il quale viene confermata l’efficacia del decreto
ministeriale 10 agosto 2000, n. 201.
Con
lo stesso provvedimento sono state, altresì, apportate le modifiche necessarie
per il computo dei posti che devono essere sottratti al fine della sistemazione
del personale, già addetto ai lavori socialmente utili, destinatario dei decreti
interministeriali n. 65 e 66 del 20 aprile 2001. In proposito si ritiene
opportuno precisare che i posti di cui trattasi, così come quelli sottratti in
ipotesi similari, sebbene siano resi indisponibili per la mobilità e le
assunzioni di personale, concorrono a costituire l’organico di istituto in
quanto inclusi nell’ammontare complessivo delle dotazioni determinate per
effetto dell’applicazione delle tabelle 1 e 2 annesse al decreto 201/2000.
Con
l’odierno decreto è stata, inoltre, disposta l’applicabilità parziale delle
note riportate in calce ai prospetti di cui alle tabelle “1” e “2” allegate al
decreto 201/2000. In particolare viene contemplata l’inefficacia di quelle
indicate al punto 3 del decreto.
Si
precisa, inoltre, che anche per il prossimo anno scolastico sono valide le
disposizioni diramate con la nota 124 del 27 giugno 2000, con eccezione di
quelle non più compatibili.
Ad
ogni buon fine, si riportano, di seguito, le istruzioni da adottare, ivi
comprese le necessarie integrazioni apportate alla nota succitata:
1)
qualora i contratti di appalto per la pulizia
dei locali non riguardino tutte le sedi della singola istituzione scolastica,
ma talune di essa, la decurtazione del 25% dei posti prevista dall’articolo
8.2, e successive modificazioni, del decreto 201/2000, deve essere effettuata
con riferimento alla consistenza degli organici delle sedi destinatarie
dell’appalto. Il calcolo di tali ultime entità non deve derivare dalla
pedissequa applicazione della tabella “1”, annessa al decreto, ma essere
comunque rapportato al numero di posti di collaboratore scolastico previsto
nell’organico dell’istituzione scolastica, considerata nella sua interezza.
Nel
caso in cui il contratto di appalto sia stato stipulato per la pulizia di parte
dei locali di una stessa sede, la decurtazione dell’organico può essere
operata, rispetto al citato indice, in misura proporzionale tra le superfici
trattate a mezzo di appalto e quelle assegnate al personale scolastico, ovvero
con riferimento all’orario di servizio del personale statale rispetto
all’orario di servizio previsto nel contratto d’appalto, o normalmente
prestato, dal personale estraneo all’amministrazione. E’ rimessa alla
valutazione delle SS.LL. l’individuazione della maggiore congruità tra le
modalità di calcolo indicate e le peculiarità delle situazioni rilevate.
Nell’ipotesi
in cui nella stessa istituzione scolastica, ovvero nello stesso plesso,
succursale o sezione staccata, si verifichi la compresenza di contratto di
appalto ed attualmente in proroga, nonché di quello derivante dall’applicazione
del decreto interministeriale prot. 65/2000, i posti da sottrarre
nell’istituzione scolastica interessata devono essere pari al 25% della
dotazione organica di istituto del relativo profilo professionale ovvero, per
effetto di quanto sopra previsto, della consistenza del singolo plesso,
succursale o sezione staccata.
Si
precisa, inoltre, che la redistribuzione del personale di cui al comma 4
dell’articolo 8, così come integrato dall’odierno decreto, deve essere
effettuata anche con riferimento al monte ore corrispondente ai posti
sottratti. Tale riferimento è inteso nel senso che il livello della prestazione
lavorativa dei dipendenti di imprese, consorzi di imprese e di società
cooperative, deve essere almeno pari a quello conseguibile, mediamente, dal
numero di dipendenti dell’istituzione scolastica, corrispondente ai posti
sottratti.
2)
con le note in calce ai prospetti di cui alla tabella “1” è stata prevista
l’attribuzione di un ulteriore collaboratore scolastico qualora l’istituzione
scolastica sia “...funzionante in più
sedi”. Tale incremento, oltre a non riguardare la sede principale,
deve essere attribuito una sola volta per ciascun plesso, sezione staccata o
sede coordinata, nell’ipotesi in cui siano funzionanti classi o sezioni di
ordini e gradi di istruzione diversi per le quali si utilizzino in comune gli
accessi e i locali del medesimo istituto;
3)
gli assistenti tecnici già in servizio nelle istituzioni scolastiche con
personale a carico dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 2000 permangono nelle
attuali sedi di servizio. Per tale personale, l’attribuzione delle titolarità
ai laboratori funzionanti nell’istituto è conferita a fronte del possesso dei
titoli di studio espressamente previsti. In mancanza di detto requisito, fermo
restando il mantenimento della situazione “di fatto”, si procederà alla
regolarizzazione delle situazioni atipiche mediante corsi di riconversione
professionale.
4)
per le scuole c.d. speciali le SS.LL
possono procedere a contenuti incrementi degli organici rispetto alle entità
risultanti dai parametri previsti dal decreto al fine di garantire la regolare
prosecuzione dei servizi. In particolare, per i collaboratori scolastici
l’entità degli eventuali incrementi è attribuita in ragione dell’espletamento effettivo
di talune mansioni, peculiari dell’assistenza prevista per gli alunni di tali
istituzioni.
Per le scuole
ospedaliere il numero “medio” di alunni degenti nelle strutture sanitarie
concorre alla determinazione degli organici.
Nel
comunicare che entro la data odierna sarà disposta l’apertura delle funzioni
per l’acquisizione a sistema informativo dei dati concernenti la definizione
degli organici, si informa che la chiusura delle funzioni stesse è fissata al
20 agosto 2001, mentre la pubblicazione dei trasferimenti del personale è
prevista per il 31 successivo.
Si
precisa, infine, che saranno notificati, quanto prima, gli estremi del decreto
in questione, così come tempestiva comunicazione sarà fornita in merito ad
eventuali osservazioni che dovessero essere formulate dalla Corte dei conti.
Il
Direttore Generale
f.to
Zucaro